(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6
                         del 29 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  48  della  legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, e'
cosi' sostituito:
   "Per  le  attivita'  di cui ai precedenti articoli 19, 36 e 42, il
contributo regionale e' concesso fino a un massimo del 70  per  cento
della spesa ritenuta ammissibile.
   Il  contributo  concesso  e'  vincolato alla destinazione indicata
nella  domanda.  La  giunta  regionale   puo'   autorizzare,   previa
presentazione  di  domanda  motivata,  la  devoluzione del contributo
concesso alle altre attivita' previste dalla presente legge.
   Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo, i soggetti beneficiari
devono, a pena di decadenza, entro  novanta  giorni  dal  ricevimento
della  comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare
al  presidente  della   giunta   regionale   una   dichiarazione   di
accettazione  e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per
l'attuazione dell'attivita'.
   I soggettii beneficiari sono tenuti a presentare, entro il secondo
esercizio successivo a quello di riferimento,  la  documentazione  di
spesa   salvo  proroghe,  autorizzate  dalla  giunta  regionale,  per
giustificati motivi connessi alla particolare natura degli interventi
ammessi a contributo.
   La  misura  del  contributo deve essere proporzionalmente ridotta,
qualora  venga  accertata  una  spesa  inferiore  a  quella  ritenuta
ammissibile.
   La concessione del contributo puo' essere revocata qualora non sia
rispettato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
   La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa
comporta il recupero delle somme erogate, con le  modalita'  previste
dal regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910".