(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, e' cosi' sostituito: "Per le attivita' di cui ai precedenti articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale e' concesso fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo concesso e' vincolato alla destinazione indicata nella domanda. La giunta regionale puo' autorizzare, previa presentazione di domanda motivata, la devoluzione del contributo concesso alle altre attivita' previste dalla presente legge. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al presidente della giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attivita'. I soggettii beneficiari sono tenuti a presentare, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento, la documentazione di spesa salvo proroghe, autorizzate dalla giunta regionale, per giustificati motivi connessi alla particolare natura degli interventi ammessi a contributo. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile. La concessione del contributo puo' essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalita' previste dal regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910".